Lunedì, 4 aprile 2022
Sono tantissimi i risparmiatori che si sono rivolti ad Adiconsum Sardegna in questi giorni, per raccontare di aver perso i risparmi di una vita investiti in buoni fruttiferi postali poi caduti in prescrizione. Si parla di strumenti di investimento sottoscritti anche diverse decine di anni fa e che oggi non hanno più valore. Da qui l’impegno di Adiconsum Sardegna, che dopo aver vinto numerosi ricorsi all’Arbitro bancario finanziario, si è rivolta all’Antitrust.
Proprio l’Autorità – come raccontato in un articolo su LinkOristano – ha aperto nei giorni scorsi un’istruttoria per la possibile fattispecie di “pratiche commerciali scorrette” contro Poste Italiane. Salvo proroghe, il procedimento si dovrebbe concludere entro fine luglio.
Secondo l’Adiconsum, al momento della sottoscrizione dei buoni, Poste Italiane non avrebbe informato a dovere i consumatori rispetto alla scadenza e sulla prescrizione dei prodotti di investimento.
“In questi anni abbiamo presentato decine di ricorsi all’Arbitro bancario finanziario e abbiamo sempre ottenuto pronunciamenti a favore dei consumatori”, ha dichiarato il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu. “Ci aspettavamo che Poste rispettasse l’esito dei ricorsi, ma non è successo. Per questa ragione ci siamo rivolti all’Antitrust, che finalmente ha aperto un procedimento sanzionatorio”.
Stando a quanto evidenziato da Adiconsum, sarebbero migliaia i consumatori – molti dei quali anziani – che avrebbero sottoscritto buoni postali ormai ridotti a carta straccia. Centinaia sono i sardi che hanno chiesto aiuto all’associazione.
I consumatori interessati possono rivolgersi all’Adiconsum Sardegna per la predisposizione del reclamo e del successivo ricorso all’Arbitro bancario e finanziario. Dopodiché le segnalazioni verranno inoltrate all’Antitrust. Si può contattare l’associazione via mail, scrivendo a sardegna@adiconsum.it, oppure recarsi presso una delle sedi dell’Adiconsum.
Possono rivolgersi all’Adiconsum Sardegna anche i risparmiatori che risiedono in altre regioni: l’associazione valuterà se seguire la pratica direttamente o se inoltrarla al territorio di riferimento.
“Bisogna agire immediatamente”, ha concluso Giorgio Vargiu, “è necessario che lo si faccia tempestivamente per salvare i risparmi di tanti”.
Si legge nel provvedimento dell’Antitrust: “il professionista avrebbe posto in essere le seguenti condotte, in relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione che caratterizzano i buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sottoscritti dai consumatori:
A) in fase di collocamento dei buoni, ometterebbe attualmente di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o fornirebbe tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva;
B) nella gestione dei buoni caduti in prescrizione nell’ultimo quinquennio, avrebbe omesso di informare i consumatori, titolari di buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione di tali titoli, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – ricevendo un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – fosse a conoscenza della numerosità di risparmiatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione […] la “Scheda di sintesi” elaborata da Poste e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in relazione a ogni specifica tipologia e/o serie di buoni, non riporta la data di scadenza del singolo buono sottoscritto, né la relativa data di prescrizione. Né tantomeno è riportata l’informativa sul fatto che i diritti relativi sia al capitale investito che agli interessi maturati si prescrivono in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, per buoni fruttiferi postali emessi a far data dal 14 aprile 2001 […]”.
Scheda di sintesi che – sostiene Adiconsum – presenta, invece, la frase “Capitale investito sempre rimborsabile”, lasciando intendere al consumatore che il diritto al rimborso del buono, quantomeno per la parte capitale, non abbia scadenza. Peraltro, stando a quanto evidenziato dall’associazione che tutela i consumatori, il riquadro della “Scheda di sintesi”, dedicato alle “Condizioni economiche”, riporta, accanto a un grafico che indica il tasso nominale annuo lordo, la frase “Durata massima 20 anni [in caso di titolo di durata ventennale]”.
“Conseguentemente, il consumatore potrebbe essere stato indotto a ritenere che la “durata” dei 20 anni sia rilevante solo ai fini della “fruttiferità” del titolo, e quindi della maturazione degli interessi rimborsabili insieme al capitale investito, e che il titolo non avesse mai scadenza”.