Accertamento dell’infermità: i giudici danno ragione ai medici e bocciano le competenze degli psicologi

Intervento dell'Ordine dei medici

Antonio Sulis

Venerdì, 28 giugno 2024

Gli psicologi non possono accertare un’infermità. Lo stabilisce una sentenza del Tar del Lazio che ha accolto un ricorso della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. A darne notizia il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano Antonio Sulis.

“Si tratta di una sentenza importante, quanto mai opportuna in questo periodo”, spiega il presidente dell’Ordine dei medici oristanese. “Il pronunciamento dei giudici salvaguardia l’atto medico e mette un punto ferme su quella che l’effettuazione di una diagnosi”.

Cosa dicono esattamente i giudici. Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 12854/2024, ha accolto il ricorso della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l’annullamento del DM 4 agosto 2023 n.109, sugli Albi dei CTU, nella parte che attribuisce agli psicologi competenze e specializzazioni proprie dell’area medica, e precisamente dell’area medico-legale. In particolare, la FNOMCeO ha eccepito l’illegittimità del decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l’accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità e quindi di diagnosi, di competenza esclusiva del medico.

Non è corretta, nel Regolamento del Ministero della Giustizia sui CTU – i consulenti tecnici d’ufficio dei Tribunali – l’attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), della capacità di stare in atti, della previdenza adulti (indennità di accompagnamento, legge 104) e della valutazione del danno. Tali ambiti, richiedendo l’accertamento di un’infermità, e quindi una diagnosi, sono di competenza esclusiva del medico.

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