Incontro ravvicinato col Covid? Anche dopo il vaccino scatta la quarantena

Le prescrizioni nell'aggiornamento di marzo 2021 del "Rapporto COVID-19"

Mercoledì, 17 marzo 2021

Vaccini – Immagine d’archivio

Se non si è mantenuta la distanza di due metri da un soggetto positivo, si rischia di diventare un contatto stretto e di dover osservare la quarantena anche se si è ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. È una delle indicazioni del Rapporto COVID-19 n. 4/2021 su prevenzione e contenimento del contagio, pubblicato dal gruppo di lavoro (Iss, Ministero della Salute, Aifa e Inail).

Da una parte si sottolinea la necessità di continuare a seguire le misure di prevenzione finora adottate e quindi distanziamento, uso dei dispositivi di sicurezza quali mascherine e se necessario guanti e continua sanificazione e igenizzazione delle mani; dall’altra si specifica cosa fare in caso di contatto con un soggetto positivo al virus anche per chi è stato da poco vaccinato.

L’aggiornamento del Rapporto COVID-19 spiega cosa si intende per contatto stretto, ovvero l’esposizione ad alto rischio a un caso probabile o confermato di infezione da Coronavirus. Qualche esempio: deve essere considerato contatto stretto ovviamente una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (ad esempio la stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un soggetto positivo, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.

Ancora, è ritenuto un contatto stretto il caso di una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale, un’autombile) con una persona positiva senza utilizzare un dispositivo di protezione (mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti e dispositivi medici appropriati).

Se una persona vaccinata, con una o due dosi, viene identificata come contatto stretto di un caso positivo, secondo le definizioni previste dalle circolari del Ministero della Salute, dovrà comunque adottare tutte le disposizioni finora prescritte dalle autorità sanitarie. Questo a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione.

In generale, la persona vaccinata considerata contatto stretto deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato alla decima giornata, o di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Vediamo qualche altro punto messo in evidenza nel Rapporto COVID-19 n. 4/2021.

1) La circolazione delle varianti del coronavirus non richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche in ambito comunitario e assistenziale, ma distanziamento fisico, uso della mascherina, igiene delle mani devono essere applicati in maniera “estremamente attenta e rigorosa”.

2) Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, tutti i lavoratori – inclusi gli operatori sanitari – devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.

3) Una persona vaccinata – con una o due dosi – deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione, quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché non è ancora noto se la vaccinazione – che evita le conseguenze più gravi del contagio – sia efficace anche nella prevenzione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell’attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella prima fase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.

4) Anche i soggetti vaccinati, seppur con rischio ridotto, possono andare incontro a infezione da SARS-CoV-2, poiché nessun vaccino è efficace al 100% e la risposta immunitaria alla vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita.

5) Anche con le vaccinazioni, i programmi di screening dell’infezione destinati agli operatori sanitari, inclusi quelli delle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie, al momento non sarano modificati e continueranno con la stessa frequenza.

6) In caso di esposizione al virus, la persona ritenuta “contatto stretto” potrà essere vaccinata solo dopo il completamento della quarantena di 10-14 giorni, secondo quanto previsto dalle normative ministeriali vigenti.

7) La vaccinazione anti-COVID-19 si è dimostrata sicura anche in soggetti con precedente infezione da SARS-CoV-2, e, pertanto, può essere offerta indipendentemente da una pregressa infezione, sintomatica o asintomatica. Ai fini della vaccinazione, non è indicato eseguire test diagnostici per accertare una pregressa infezione. È possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa. Fanno eccezione i soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, i quali, pur con pregressa infezione da SARS-CoV-2, devono essere vaccinati quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi.

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